Ieri è stata
indetta la giornata nazionale dedicata agli stati vegetativi,
considerati dall'esecutivo una forma di disabilità. È stata scelta,
paradossalmente, come data il 9 febbraio poiché essa coincide con la
morte di Eluana: deceduta due anni fa, dopo diciassette anni di stato
vegetativo, in seguito all'interruzione dell'alimentazione ed
idratazione artificiali richieste dal padre che si è battuto contro ciò
che riteneva un “accanimento terapeutico”.
Logicamente, e condivido l'affermazione, il padre di Eluana ha commentato così la manifestazione: inopportuna ma soprattutto indelicata" per me, aggiunge: “il 9 febbraio sarà la giornata del silenzio".
Tante persone hanno speculato e parlato di questo caso e della mancanza o meno di morale ed umanità che si trova dietro alla decisione di rendere l'eutanasia legale ma creare una giornata come questa in nome di una ragazza che, non dimentichiamolo, aveva manifestato la sua riluttanza a rimanere in vita in uno stato del genere prima del fatale incidente: coloro che parlano, però, di questa manifestazione sembrano averlo dimenticato.
Il sottosegretario Eugenia Rocella, infatti, commenta in questo modo: “a tutti noi l’anniversario della morte di Eluana Englaro, una ragazza affetta da disabilità grave la cui vita è stata interrotta per decisione della magistratura”.
Al di là di tutte queste “lotte politiche” riguardo l'argomento in questione e, soprattutto, la volontà da parte di alcuni, di rendere la figura di Eluana una sottospecie di vittima o, peggio ancora, martire e di parlare a nome suo sebbene non abbiano mai avuto modo di conoscerla personalmente (cosa che trovo inutile e pretenziosa), il mio interesse si focalizza sulla grande questione del “Testamento Biologico”.
Per quanto riguarda lo stato italiano è molto difficile pensare che la religione, il governo attuale e, diciamolo, i benpensati che affliggono la nostra società rendano possibile il “Testamento Biologico” a causa di qualche paura atavica che rende loro alquanto incomprensibile dare facoltà e libertà di scelta a tutti. Il testamento, infatti, sarebbe semplicemente una volontà, manifestata anticipatamente (cioè in visione di un possibile futuro in stato vegetativo) dal paziente.
Prendendo un caso lasciato maggiormente in sordina ma in cui la protagonista aveva effettivamente lasciato uno scritto in cui le sue volontà erano state chiaramente manifestate: Anna Busato, in seguito ad aneurisma si trovava in stato vegetativo e, in seguito ad un appello fatto dal marito in Italia, il consorte ha deciso di portarla direttamente in Olanda dove, dopo tre mesi di attesa, hanno deciso di rispettare il “Testamento Biologico” lasciandola morire (un articolo maggiormente informativo sulla questione si trova su: http://www.lucacoscioni.it/rassegnastampa/da-venezia-all-olanda-morire-come-eluana).
A questo proposito rimando alla legge olandese 194, in vigore dal 2001, consultabile tramite il link: http://cadavrexquis.typepad.com/cadavrexquis/2006/03/che_cosa_dice_l.html
In
cui, leggendo attentamente, viene sottolineato come l'eutanasia non
venga “somministrata” senza coscienza ma seguendo precise direttive
quali:
"1. I requisiti di accuratezza, indicati nell'articolo 293, secondo comma, del Codice Penale, prevedono che il medico:
a. abbia la convinzione che si sia trattato di una richiesta libera e ben meditata del paziente,
b. abbia la convinzione che si sia trattato di una sofferenza ineludibile e insopportabile del paziente,
c. abbia informato il paziente della situazione in cui egli si trovava e delle sue prospettive,
d. con il paziente sia giunto alla convinzione che per la situazione in cui egli si trovava non vi fosse altra soluzione ragionevole,
e. si sia consultato con almeno un altro medico indipendente, il quale abbia visto il paziente e abbia dato per iscritto il suo giudizio sui requisiti di accuratezza indicati nei punti a-d, e
f. abbia praticato l'eutanasia o l'assistenza al suicidio con accuratezza medica.
2. Se il paziente di sedici anni o più non è più in grado di esprimere la sua volontà, ma prima di cadere in tale condizione era stato giudicato in grado di fornire una ragionevole valutazione dei suoi interessi e aveva rilasciato una dichiarazione scritta contenente una richiesta di eutanasia, allora il medico può dare seguito a questa richiesta. I requisiti di accuratezza, indicati nel primo comma, sono applicabili in conformità.
3. Se il paziente minorenne ha un'età compresa tra i sedici e diciott'anni ed può essere ritenuto in grado di fornire una valutazione ragionevole dei suoi interessi, il medico può dare seguito alla richiesta del paziente di eutanasia o di assistenza al suicidio, dopo avere coinvolto il genitore o i genitori che esercita o esercitano la patria potestà su di lui, oppure il suo tutore, prima di prendere una decisione.
4. Se il paziente minorenne ha un'età compresa tra i dodici e i sedici anni e può essere ritenuto in grado di fornire una valutazione ragionevole dei suoi interessi, il medico - se il genitore o i genitori che esercita o esercitano la patria potestà su di lui, oppure il suo tutore, possono essere d'accordo con l'eutanasia o con l'assistenza al suicidio - può dare seguito alla richiesta del paziente. Il secondo comma è applicabile in conformità."
a. abbia la convinzione che si sia trattato di una richiesta libera e ben meditata del paziente,
b. abbia la convinzione che si sia trattato di una sofferenza ineludibile e insopportabile del paziente,
c. abbia informato il paziente della situazione in cui egli si trovava e delle sue prospettive,
d. con il paziente sia giunto alla convinzione che per la situazione in cui egli si trovava non vi fosse altra soluzione ragionevole,
e. si sia consultato con almeno un altro medico indipendente, il quale abbia visto il paziente e abbia dato per iscritto il suo giudizio sui requisiti di accuratezza indicati nei punti a-d, e
f. abbia praticato l'eutanasia o l'assistenza al suicidio con accuratezza medica.
2. Se il paziente di sedici anni o più non è più in grado di esprimere la sua volontà, ma prima di cadere in tale condizione era stato giudicato in grado di fornire una ragionevole valutazione dei suoi interessi e aveva rilasciato una dichiarazione scritta contenente una richiesta di eutanasia, allora il medico può dare seguito a questa richiesta. I requisiti di accuratezza, indicati nel primo comma, sono applicabili in conformità.
3. Se il paziente minorenne ha un'età compresa tra i sedici e diciott'anni ed può essere ritenuto in grado di fornire una valutazione ragionevole dei suoi interessi, il medico può dare seguito alla richiesta del paziente di eutanasia o di assistenza al suicidio, dopo avere coinvolto il genitore o i genitori che esercita o esercitano la patria potestà su di lui, oppure il suo tutore, prima di prendere una decisione.
4. Se il paziente minorenne ha un'età compresa tra i dodici e i sedici anni e può essere ritenuto in grado di fornire una valutazione ragionevole dei suoi interessi, il medico - se il genitore o i genitori che esercita o esercitano la patria potestà su di lui, oppure il suo tutore, possono essere d'accordo con l'eutanasia o con l'assistenza al suicidio - può dare seguito alla richiesta del paziente. Il secondo comma è applicabile in conformità."
Concludo, quindi, chiedendomi quale sia il timore di dare la possibilità alle persone di scegliere se continuare a vivere in stato vegetativo oppure morire. È una decisione personale di cui non vedo alcuna minaccia verso altri se non i famigliari che, spesso, egoisticamente (ma comprensibilmente) continuano a pensare che il risveglio dei propri cari sia possibile: il “Testamento Biologico” toglierebbe loro ogni speranza.
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